PRESENTAZIONE
Dopo la promulgazione dei nuovi Statuti Generali, da parte della Santa Sede, il 25 marzo 2015, si è resa necessaria la revisione del Direttorio Nazionale della M.I. Italia, alla luce delle disposizioni contenute dal documento di legislazione globale del movimento kolbiano. Il Consiglio Nazionale M.I., su indicazione della Presidenza Internazionale, ha elaborato un nuovo Direttorio per permettere all’associazione presente in Italia di uniformarsi a quanto la Chiesa richiede. L’attuale Direttorio non sconvolge quello precedentemente adottato, ma lo modifica e lo riorganizza in quelle parti che gli Statuti Generali ritengono superate. Inoltre, si è operato qualche lieve cambiamento nel linguaggio, adattandolo alla terminologia teologica e alla sensibilità della famiglia ecclesiale oggi. Nel presente testo, dunque, presentiamo, il Direttorio Nazionale approvato dal Consiglio Internazionale di Presidenza M.I., a cui fanno seguito gli Statuti Generali, al fine di garantire ai membri M.I. di avere a disposizione tutta la vigente legislazione della nostra associazione. Precisiamo, tuttavia, che le norme relative alle elezioni del governo M.I. saranno contenute in un Direttorio ad hoc preparato per queste evenienze. La revisione del Direttorio ha comportato un lavoro intenso e fraterno che ha coinvolto il Consiglio Nazionale di Presidenza, ben deciso ad aggiornare la legislazione nazionale M.I., al fine di garantire al movimento una migliore operatività e una maggiore sintonia con la Chiesa. San Massimiliano Kolbe teneva molto agli aspetti giuridici della M.I. perché ne rafforzavano l’efficacia missionaria: per noi era importante cogliere questo aspetto dell’eredità kolbiana, proprio nell’anno centenario. L’Immacolata custodisca i nostri passi e ci aiuti ad evangelizzare, secondo gli impulsi e gli insegnamenti del martire di Auschwitz. In questa opera il nuovo Direttorio si rivelerà davvero molto prezioso.
Roma, 17 febbraio 2018
Il Consiglio di Presidenza Nazionale
Presidente – Margherita Perchinelli
Assistente – Padre Mauro De Filippis Delfico
Vice-presidente – Diego Torre
Segretaria – Antonella De Ieso
Consiglieri – Raffaele Nappi, Enza Todaro,
Giovanni Gentilini
DIRETTORIO NAZIONALE MILIZIA dell’IMMACOLATA ITALIA
1. NATURA E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 - NATURA
La Milizia dell’Immacolata (M.I.), fondata a Roma da San Massimiliano Maria Kolbe il 16 ottobre 1917, è stata eretta ad “Associazione internazionale” dal Pontificio Consiglio per i Laici a norma del can. 312, 1, 1° e ss. del CDC, il 16 ottobre 1997.
In Italia la Milizia dell’Immacolata è un’Associazione religiosa (di seguito: Associazione), con personalità giuridica di Ente privato, costituita, con Atto notarile del 5 novembre 1986, come “Centro Nazionale Milizia dell’Immacolata”.
La Associazione svolge la sua attività secondo lo spirito e le direttive della Chiesa Cattolica e degli Statuti Generali della Milizia dell’Immacolata Internazionale, in autonomia operativa e amministrativa.
La Sede del Centro Nazionale della Milizia dell’Immacolata italiana è attualmente ubicata presso il Collegio Seraphicum, in via del Serafico, n. 1 - 00142 ROMA.
In ogni attività, anche se economica, dell’Associazione è escluso ogni e qualsiasi scopo di lucro.
Il presente Direttorio nazionale si uniforma agli Statuti Generali (S.G.) della M.I. Internazionale, approvati in Vaticano dal Pontificium Consilium pro Laicis il 25 marzo 2015.
Art. 2 - SCOPO
La Milizia dell’Immacolata in Italia si propone:
a. di tener viva nel popolo di Dio e in tutte le persone, in sincera ricerca spirituale, la consapevolezza della presenza operante ed esemplare di Maria, nella Chiesa e nella storia, Madre del Salvatore, discepola povera del Regno dei cieli; b. di indicare, soprattutto alle nuove generazioni, la figura di san Massimiliano Kolbe, uomo evangelico e, per questo, mariano e genuinamente francescano, modello di missionario e vero esempio di carità verso gli uomini mortificati in ogni modo nella loro dignità di persone.
II. SPIRITUALITA’ E FORMAZIONE
Art. 3 – IDENTITA’
La Milizia dell’Immacolata italiana trae la sua identità spirituale dal patrimonio del carisma francescano ed in particolar modo dagli Scritti di Padre Kolbe, con specifico riferimento al suo ideale mariano missionario.
Art. 4 – FORMAZIONE NAZIONALE
Per garantire all’Associazione l’orientamento unitario della formazione, il Presidente e l’Assistente ecclesiastico nazionali hanno il compito di animare incontri di formazione, sentito il Consiglio di Presidenza nazionale.
Art. 5 – GIOVANI E FANCIULLI
Coloro che, compiuti i quattordici anni di età e, possibilmente, ricevuto il sacramento della Confermazione, chiedano di far parte della Milizia dell’Immacolata, consapevoli del valore e della dignità del loro Battesimo, possono essere iscritti come Militi solo dopo aver compiuto un periodo di formazione di circa sei mesi presso uno dei gruppi della M.I.
I fanciulli e i bambini che i genitori affidano a Maria come atto di devozione e richiesta di protezione, sono spiritualmente uniti alla Milizia dell’Immacolata. E’ compito dei Giovani Militi, animare e guidare la crescita dei Piccoli Militi fino all’atto ufficiale dell’Affidamento.
Il Presidente e l’Assistente ecclesiastico locali al momento della richiesta di iscrizione:
a. verificano se la persona intende condurre vita associativa o vivere a livello personale lo spirito della M.I.; b. predispongono adeguati incontri di preparazione in vista del rito di Affidamento.
Art. 6 – LIVELLO DI APPARTENENZA
Per volontà esplicita del Fondatore tre sono i livelli di appartenenza alla Milizia dell’Immacolata:
M.I./l: è costituita da coloro che si iscrivono all’Associazione con l’ Affidamento all’Immacolata e si propongono di perseguire individualmente gli obiettivi evangelici e pastorali della M.I.
M.I./2: è costituita da coloro che conducono vita associativa nei gruppi locali ed operano seguendo un piano organico.
M.I./3: è costituita da coloro che per speciale vocazione sono chiamati da Dio ad abbracciare la spiritualità kolbiana in una vita di affidamento secolare o religiosa in istituzioni appropriate a totale servizio della Milizia dell’Immacolata.
Art. 7 – RITO DELLA CONSACRAZIONE
Il rito di Consacrazione-Affidamento nella Milizia dell’Immacolata, viene celebrato in una Liturgia Eucaristica o appropriata Liturgia della Parola; esso assume il duplice carattere di rinnovo delle promesse battesimali e di proposito di imitazione di Maria.
Il Rito consta essenzialmente di due elementi:
− l’atto di Consacrazione-Affidamento;
− l’imposizione della Medaglia miracolosa;
E’ possibile l’eventuale consegna della Regola di Vita o la Pagellina della M.I.
L’atto viene trascritto nel registro dell’Associazione presso il gruppo locale, se canonicamente eretto, altrimenti presso il Centro Regionale o quello Nazionale.
III. MISSIONE
Art. 8
La Milizia dell’Immacolata è un’Associazione missionaria. A questa identità informa tutti gli aspetti del vivere cristiano e della vita di gruppo. Una devozione mariana senza la passione per la diffusione del Regno di Dio non rientra, infatti, nell’originale intenzione del fondatore San Massimiliano Kolbe.
Art. 9
Ogni gruppo locale, al di là dell’attività individuale dei singoli membri, avendo particolare attenzione alle esigenze del territorio e/o della parrocchia nella quale è inserita, si impegna in un preciso programma pastorale e di volontariato caritativo, non limitato a collette o elemosine, ma seguendo quanto indicato negli artt. da 8 a 14 degli S.G., precisando che soggetti privilegiati dell’azione di tutti i Militi sono:
− coloro che, per cause diverse, non hanno conosciuto l’amore di Dio;
− gli anziani e i malati, specialmente se abbandonati;
− coloro che vivono nella povertà e nella solitudine;
− i detenuti;
− le famiglie che versano in difficoltà morale o economica.
IV. ORGANIZZAZIONE E GOVERNO NAZIONALE
Art. 10 – ORGANI DI GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE
Organi di governo dell’Associazione sono:
− l’Assemblea Nazionale;
− il Consiglio di Presidenza Nazionale;
− il Presidente Nazionale.
Art. 11 – STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE
Strutture dell’Associazione sono:
− il Centro Nazionale;
− i Centri Regionali;
− i Gruppi Locali.
Art. 12 – L’ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è composta da:
- Presidente Nazionale;
- Assistente Ecclesiastico Nazionale;
- Consiglio di Presidenza Nazionale;
- Presidenti Regionali;
- Assistenti Ecclesiastici Regionali.
L’Assemblea Nazionale elettiva viene convocata ogni quattro anni. E’ ammesso un solo voto per delega. Possono essere delegati sia i membri effettivi dell’Assemblea che i partecipanti Militi, sia laici che assistenti ecclesiastici.
Art. 13
Compete all’Assemblea elettiva Nazionale:
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente del Centro Nazionale, e quattro Consiglieri; - eleggere l’Economo nazionale, o delegarne l’elezione al Consiglio Nazionale di Presidenza; - eleggere i tre componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti; - proporre, discutere e approvare le linee generali di programmazione; - esaminare, discutere ed approvare la relazione del Presidente Nazionale sul rendiconto economico del quadriennio, compilato dall’Economo e approvato dal Consiglio di Presidenza; - esaminare la relazione del Presidente sulle attività svolte dal Centro Nazionale; - esaminare le relazioni dei Centri Regionali.
Art. 14 – IL CENTRO NAZIONALE
Il Centro Nazionale è composto:
- dal Consiglio di Presidenza Nazionale, formato da sei membri; il Presidente Nazionale può essere frate, sacerdote, religioso/a, membro di Istituto kolbiano, laico/a;
- dall’Assistente ecclesiastico nazionale, frate professo perpetuo dei frati minori conventuali, senza diritto di voto in Consiglio.
Nello stesso modo sono composti i Centri Regionali e i Gruppi Locali della M.I..Questi ultimi possono avere quale assistente un sacerdote diocesano.
Art. 15 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
Compete al Consiglio di Presidenza Nazionale:
- eleggere fra i suoi membri il Segretario Nazionale; - proporre, esaminare ed approvare progetti e iniziative secondo le finalità della M.I.;
- esaminare, discutere ed approvare entro il mese di maggio di ciascun anno la relazione del Presidente Nazionale sul rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente, compilato dall’Economo e da presentare all’Assemblea Nazionale almeno ogni quattro anni, alla scadenza del mandato;
- esprimere il consenso su atti patrimoniali di straordinaria amministrazione;
- approvare con voto deliberativo l’erezione dei Centri Regionali e sostenerne le attività di formazione;
- nominare, su proposta del Presidente, il Direttore del “Cavaliere dell’Immacolata”, organo ufficiale del Centro Nazionale.
Art. 16 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni e, in qualità di rappresentante legale dell’Associazione, in collaborazione con l’Assistente ecclesiastico Nazionale, gli compete:
- convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza almeno tre volte l’anno;
- convocare e presiedere ogni quattro anni l’Assemblea Nazionale elettiva;
- dirigere e sovraintendere agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione dei beni del Centro Nazionale;
- aprire Centri Regionali con il voto deliberativo del Consiglio di Presidenza, confermandone l’elezione del Presidente Regionale con atto di nomina scritto;
- promuovere a livello nazionale, con la collaborazione dell’Assistente ecclesiastico Nazionale, Convegni di formazione;
- coordinare il lavoro dei Centri Regionali con il Consiglio di Presidenza, impegnandone i responsabili nella realizzazione del programma dell’Associazione;
- rappresentare l’Associazione presso organismi ecclesiali;
- dirimere eventuali conflitti all’interno dell’Associazione;
- presentare al Presidente Internazionale e, per conoscenza, alla FIMP, al termine dell’anno pastorale, la relazione globale sull’attività della Milizia dell’Immacolata in campo nazionale.
Art. 17 – L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE
L’Assistente ecclesiastico Nazionale dura in carica quattro anni ed è nominato dall’Assistente ecclesiastico Internazionale su indicazione di una terna di nomi presentata dal Consiglio di Presidenza Nazionale almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato.
L’Assistente ecclesiastico Internazionale consulta il Consiglio di Presidenza
della FIMP sulla disponibilità del religioso prima di procedere alla nomina. L’eventuale nomina di un religioso non presente nella terna non può avvenire senza previo consenso del Consiglio di Presidenza Nazionale.
Art. 18
È’ compito dell’Assistente ecclesiastico Nazionale:
- evidenziare e sostenere gli interessi e i progetti della Milizia dell’Immacolata nei rapporti con le Province francescane conventuali;
- concordare con il Presidente Nazionale gli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione dei beni del Centro Nazionale.
- curare la formazione spirituale e apostolica dei membri della M.I. attraverso la conoscenza dello spirito di san Massimiliano Kolbe;
- adoperarsi a che l’ideale e le finalità della M.I. siano efficienti ed in costante sviluppo;
- concordare, insieme al Consiglio di Presidenza Nazionale, modalità e ambiti di eventuali collaborazioni con i Superiori Maggiori degli istituti di ispirazione kolbiana.
L’Assistente ecclesiastico Nazionale è membro di diritto del Consiglio di Redazione del “Cavaliere dell’Immacolata”.
Art. 19 – IL DIRETTORE DELLA RIVISTA “IL CAVALIERE DELL’IMMACOLATA”
Il Direttore della rivista “Il Cavaliere dell’Immacolata”, organo ufficiale della Milizia dell’Immacolata in Italia, è eletto dal Consiglio di Presidenza e, ove occorra, prende parte, su invito del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio medesimo.
Il progetto editoriale della rivista è elaborato anno per anno dal Consiglio di Presidenza.
Art. 20 – IL SEGRETARIO NAZIONALE
È compito del Segretario Nazionale:
- trasmettere agli interessati, su indicazioni del Presidente, le convocazioni formali al Consiglio e all’Assemblea Nazionali e redigerne i relativi verbali e archiviarli nel relativo registro;
- evadere la corrispondenza inerente il suo ufficio;
- tenere aggiornato l’inventario del materiale del Centro Nazionale e segnalare le eventuali esigenze;
- tenere aggiornato l’elenco dei Centri Regionali e delle Sedi Locali e i contatti dei relativi Presidenti e Assistenti ecclesiastici;
- effettuare un censimento dei militi di 2° livello presenti in Italia, almeno una volta ogni due anni.
Art. 21 – ELEZIONI E DURATA DEI MANDATI O UFFICI
In Italia tutti gli incarichi o uffici a livello nazionale hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un secondo mandato e non oltre.
Tutte le elezioni devono essere svolte con voto segreto.
L’elezione di un sacerdote o di un religioso all’Ufficio di Presidente o di Consigliere deve essere confermata dall’Ordinario di competenza.
Quando un Ufficio diventa vacante per qualsiasi ragione, è necessaria al più presto possibile un’elezione, non oltre i tre mesi canonici. Se l’Assemblea non è in atto, i componenti il Consiglio di Presidenza cooptano provvisoriamente il nuovo membro fino alla successiva Assemblea elettiva.
Se rimane vacante l’Ufficio di Presidente ne prende il posto il Vice-Presidente che convoca l’Assemblea elettiva entro tre mesi.
Le norme sulle elezioni e sulle nomine nazionali valgono, in modo analogo, per i Centri Regionali ed i Gruppi Locali.
V. ORGANIZZAZIONE E GOVERNO REGIONALE
Art. 22 – L’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA
L’Assemblea Regionale elettiva è composta da:
- i membri del Consiglio Regionale in carica;
- i Presidenti/Responsabili dei Centri Locali;
- i Delegati zonali (ove sussista la divisione in zone pastorali);
- gli Assistenti ecclesiastici dei Centri Locali.
l’Assemblea Regionale è presieduta dall’Assistente ecclesiastico e dal Presidente Nazionali o da un loro delegato con diritto di voto. Qualora i gruppi in regione fossero inferiori a 10 possono partecipare con diritto di voto anche i consiglieri locali, previo consenso del Consiglio Regionale.
Il Presidente Nazionale conferma, con nomina scritta, il Presidente Regionale neo–eletto.
Art. 23 – LA SEDE DEL CENTRO REGIONALE
Per quanto è possibile, la sede del Centro Regionale sia disposta in locali dipendenti da Conventi dei Frati Minori Conventuali.
L’uso dei locali verrà regolato con contratto a norma della legislazione vigente.
E’ auspicabile che la Sede del Centro Regionale rimanga fissa anche a seguito del cambiamento dell’Assistente o del Presidente.
Art. 24 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE
Il Centro Regionale è composto:
- dal Consiglio di Presidenza Regionale, formato da sei membri; il Presidente Regionale può essere frate, sacerdote, religioso/a, membro di Istituto kolbiano, laico/a;
- dall’Assistente ecclesiastico Regionale, frate professo perpetuo dei frati minori conventuali, senza diritto di voto in Consiglio.
Nel caso che il Centro Regionale sia territorialmente molto esteso e con un numero alto di Gruppi Locali, si può dividere il territorio in zone pastorali. In tal caso al Consiglio di Presidenza Regionale possono partecipare i delegati zonali, su invito del Consiglio stesso.
Sono compiti del Consiglio di Presidenza Regionale:
- curare l’esatto adempimento dei programmi di formazione proposti dal Centro Nazionale;
- animare il cammino ecclesiale della MI in comunione con la realtà delle Chiese locali;
- eleggere il Segretario e l’Economo (cfr. art. 31);
- discutere e approvare la relazione del Presidente Regionale al termine dell’anno sociale;
- approvare eventuali rendiconti economici consuntivi e preventivi;
- riunirsi almeno due volte all’anno per la programmazione e la verifica delle proprie attività;
- concordare all’inizio di ogni mandato modalità e ambiti di eventuali collaborazioni, temporanee e/o permanenti con i Superiori Maggiori di Istituti di ispirazione kolbiana, ove presenti in regione.
Art. 25 – IL PRESIDENTE REGIONALE
II Presidente Regionale, in accordo con il Consiglio di Presidenza Regionale:
- cura i rapporti di collegamento con il Centro Nazionale;
- rappresenta l’Associazione presso la Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali;
- promuove incontri con i gruppi locali, almeno due volte l’anno, di formazione specifica biblica/mariana/ kolbiana/esercizi spirituali/ecc.;
- partecipa ai Convegni Nazionali;
- promuove la diffusione e l’utilizzazione dei sussidi formativi e della rivista ufficiale “Cavaliere dell’Immacolata”, editi dal Centro Nazionale.
Sarà premura del Presidente Regionale far pervenire al Centro Nazionale copia di eventuali pubblicazioni.
Art. 26 – L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO REGIONALE
È compito dell’Assistente ecclesiastico Regionale:
- curare la formazione spirituale e apostolica dei Militi attraverso la conoscenza dello spirito di san Massimiliano Kolbe;
- collaborare attivamente con il Presidente e il Consiglio di Presidenza Regionali alle iniziative promosse dall’Associazione. L’Assistente Regionale viene nominato dal Capitolo Provinciale OFM Conv.
Art. 27 – IL GRUPPO LOCALE
Per l’erezione canonica di un Gruppo Locale si richiede la presenza di almeno dieci membri della M.I./2, secondo le modalità previste dall’art. 38 degli S.G.
Art. 28 – IL CONSIGLIO LOCALE
Il Consiglio Locale è composto da:
- Consiglio di Presidenza, formato da sei membri; il Presidente può essere, sacerdote, religioso o laico/laica;
- Assistente, frate professo perpetuo dei frati conventuali, o qualsiasi altro religioso/sacerdote.
I rispettivi ruoli si configurano in analogia ai compiti dei membri del Consiglio Regionale.
Il Presidente Locale e il Consiglio Locale vengono eletti dai Militi della M.I./2 che compongono il Gruppo Locale e dall’Assistente ecclesiastico Locale.
Il Presidente Regionale e l’Assistente Regionale o un loro delegato, presiederanno le elezioni con diritto di voto.
VI. ASPETTI ECONOMICI
Art. 29 – LE RISORSE ECONOMICHE
Non avendo scopo di lucro, le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• proventi di attività specifiche del Centro Nazionale;
• contributi dei Centri Regionali;
• lasciti, donazioni, sussidi e offerte varie di terzi;
• eventuali sovvenzioni di Enti pubblici, ecclesiastici o privati.
A norma dell’art. 32 degli S.G. le singole prestazioni effettuate dai membri nell’esercizio di qualsiasi ufficio assunto nell’ambito dell’Associazione, tranne indicazioni diverse disposte dal Consiglio Nazionale, rientrano nella categoria del volontariato e pertanto si intendono gratuite a tutti gli effetti, salvo il rimborso spese su presentazione di nota giustificativa all’Economo.
Art. 30 BENI MATERIALI
L’amministrazione dei beni spetta al Presidente Nazionale, il quale può compiere o autorizzare tutti gli atti e operazioni dai quali può conseguire una diminuzione o un aumento del patrimonio, come ad esempio una alienazione, un acquisto, la rinuncia o l’acquisizione di una eredità, contratti o accordi economici con terzi, ecc., permessi all’Associazione, con il consenso formale del Consiglio di Presidenza.
Art. 31 – L’ECONOMO NAZIONALE
È compito dell’Economo Nazionale:
- tenere aggiornati i registri informatici e/o cartacei della contabilità del Centro Nazionale;
- relazionare il Consiglio, su richiesta del Presidente o dell’Assistente Nazionali o, se utile, di sua iniziativa, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche;
- prendere parte, su invito all’O.d.G. del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza;
- presentare annualmente al Collegio dei Revisori dei Conti il rendiconto economico consuntivo del Centro Nazionale (da fare approvare dal Consiglio di Presidenza) e, eventualmente, dall’Assemblea Nazionale.
Art. 32 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compito di esaminare ed esprimersi annualmente sugli indirizzi economici perseguiti e attuati dall’Associazione anche con l’ausilio dei dati che emergono dal rendiconto economico consuntivo annuale, compilato dall’Economo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Presidenza, nonché all’Assemblea Nazionale, alla scadenza del quadriennio.
VII. VALIDITA’ DELLE NORME
Art. 33 – MODIFICHE
Eventuali modifiche al presente Direttorio devono essere decise dal Consiglio Nazionale e sottoposte all’approvazione del Consiglio di Presidenza Internazionale.
Art. 34 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo Direttorio, si rimanda alle disposizioni degli Statuti Generali e del Codice di Diritto Canonico
PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS
DECRETO
299/15/AIC-75
La Milizia dell’Immacolata è stata fondata da San Massimiliano Kolbe il 16 ottobre 1917, ed eretta a Pia Unione il 2 gennaio 1922 dall’allora Cardinale Vicario di Roma Basilio Pompilj. Con i brevi del 18 dicembre 1926 e del 23 aprile 1927, il Papa Pio XI concesse alla Milizia dell’Immacolata indulgenze e privilegi ed in seguito la elevò a Pia Unione Primaria. Dopo l’approvazione dello statuto, dell’8 novembre 1975, da parte del Pontificio Consiglio per i Laici — rinnovata il 20 dicembre 1980 ad experimentum usque ad accomodationem novo Codice juris canonici -, il 16 ottobre 1997 lo stesso Dicastero ha eretto la Milizia dell’Immacolata come associazione internazionale pubblica di fedeli, approvandone al contempo i nuovi Statuti Generali.
Vista l’istanza del 6 novembre 2013, con la quale la Sig.ra Raffaella Aguzzoni, in qualità di Presidente della Milizia dell’Immacolata, ha chiesto l’approvazione degli Statuti Generali revisionati e accolti dall’Assemblea Generale dell’associazione;
Considerata l’opportunità delle modifiche avanzate, finalizzate a dotare la Milizia dell’Immacolata di un impianto giuridico più confacente alle esigenze della sua missione e della sua identità laicale;
Visti l’articolo 134 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana e i canoni 298-320 e 327-329 del Codice di Diritto Canonico;
Il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:
L’approvazione degli statuti della Milizia dell’Immacolata, modificati nella stesura che in data odierna è debitamente autenticata dal Dicastero e depositata nei suoi archivi.
Dato in Vaticano, il 25 marzo 2015, Solennità dell’Annunciazione del Signore.
Mons. Josef Clemens Stanislaw Card. Rylko
Segretario Presidente
STATUTI GENERALI MILITIA IMMACULATAE – M.I.
PREAMBOLO
Eretta a Pia Unione il 2 gennaio 1922 dal Vicariato di Roma, la Milizia dell’Immacolata ha ricevuto particolari attenzioni e speciali sollecitudini da parte dei Sommi Pontefici, quali, tra le altre, il Breve di Pio XI (18 dicembre 1926), che concede indulgenze e privilegi, e il successivo Breve dello stesso Pontefice Die XVIII Decembris (23 aprile 1927), con cui la Milizia dell’Immacolata viene elevata a Pia Unione Primaria. In data 8 novembre 1975 il Pontificio Consiglio per i Laici ne approvava gli Statuti Generali; approvazione che veniva rinnovata ad experimentum usque ad accommodationem novo Codici juris canonici, in data 20 dicembre 1980. II 16 ottobre 1997, il Pontificio Consiglio per i Laici decretava, a firma del Card. J. Francis Staffort, l’erezione della Milizia dell’Immacolata ad Associazione Pubblica Internazionale, a norma del can. 312, 1, 1° e ss. del Codice di Diritto Canonico, approvando nel contempo gli Statuti Generali.
NATURA
Art. 1
La Militia Immaculatae (M.I.), fondata a Roma da san Massimiliano Kolbe OFMConv. e dai suoi sei confratelli: fra Enrico Granata, fra Girolamo Biasi, fra Antonio Glowinski, fra Giuseppe Pal, fra Quirico Pignalberi, fra Antonio Mansi, il 16 ottobre 1917, è un’associazione pubblica di fedeli, internazionale. Essa è aperta a laici, chierici e religiosi ed è retta a norma dei canoni 298-320 del CIC/83, delle direttive della Chiesa cattolica e dei presenti Statuti. Sulla base dell’ispirazione di san Massimiliano e dei suoi compagni, a proposito del nome dell’associazione, alla quale davano una caratteristica eminentemente apostolica, essa può assumere denominazioni diverse, per meglio rispondere alle differenti esigenze teologiche, pastorali e culturali del nostro tempo, conservando la sigla internazionale M.I. (cfr. SK 1211, 1220, 1327). La denominazione che la M.I. assume in ogni nazione dev’essere approvata dal Consiglio Internazionale di presidenza. II Centro Internazionale M.I. risiede a Roma presso il Convento San Massimiliano Kolbe, via san Teodoro 42, dei Frati Minori Conventuali, storicamente Sede Primaria.
FINALITÀ
Art. 2
Il fine della M.I., universale come la sua missione, consiste nel collaborare alla conversione e alla santificazione di tutti, procurando la massima gloria alla Santissima e indivisibile Trinità (cfr. LG 69). I membri della M.I. vivono la propria vocazione battesimale accogliendo il dono del Redentore dalla Croce: “Ecco tua Madre” (cfr. Gv 19,27) e si affidano e si donano totalmente all’Immacolata in vista della propria santificazione e per collaborare alla sua missione materna di orientate a Cristo il cuore di ogni uomo. Cristo stesso sul Calvario compie il primo atto di affidamento, donando il discepolo a Maria e Maria al discepolo (cfr. Gv 19,25-27), così che la vita del discepolo, da quel momento, è caratterizzata dalla sua presenza materna (cfr. RM 45). Una delle modalità in cui è praticato ed espresso nella storia della Chiesa lo speciale affidamento dell’uomo alla Madre di Cristo (cfr. RM 45), è quella propria di san Massimiliano Kolbe. Egli ha vissuto un singolare rapporto con Maria, vitale e dinamico, inteso come una “trasformazione in Lei”, un “diventare Lei” (SK 508) per raggiungere una più perfetta unione con Cristo e per indicarlo, come Lei (cfr. Gv 2,5), ad ogni uomo.
Art. 3
La donazione totale di se stessi all’Immacolata nello spirito della M.I. è un impegno responsabile e dinamico a vivere la sequela di Cristo sull’esempio di Maria, per crescere nella fede, nella speranza, nella carità così da mettere se stessi a servizio della missione salvifica di Lui.
SPIRITUALITÀ
Art. 4
La M.I. e un’associazione nella quale i membri, con san Massimiliano, contemplano in Maria Immacolata la bellezza incontaminata con la quale il Padre ci ha pensati in Cristo fin dalla fondazione del mondo, quando in lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell’amore (cfr. Ef 1,314). Maria è la creatura nuova plasmata dallo Spirito (cfr. LG 56) “ricolmata di grazia” (Lc 1,28) in vista della sua missione di Madre del Figlio di Dio, l’inizio della nostra redenzione, frutto anticipato della Pasqua di Cristo, risplendente della bellezza del Risorto davanti alla Chiesa in cammino (cfr. LG 68). I membri della M.I., riconoscendo in Lei le primizie dei doni di Dio all’umanità e considerando che nella sua vita terrena Ella avanzò nella peregrinazione della fede, seguendo il suo Figlio con totale dedizione dall’annunciazione fino alla croce (cfr. LG 58), ravvisano in Lei l’esemplare di santità cui ispirare la propria sequela di Cristo.
Art. 5
Riconoscendo nell’Immacolata la perfetta discepola del Signore, il modello del credente, i membri della M.I., traducono l’invito di san Massimiliano a “diventare Lei” in un itinerario atto a far propri gli atteggiamenti della Vergine nel suo rapporto con Dio e con i fratelli. Pertanto, sull’esempio di Maria, Vergine in ascolto, Vergine in preghiera, Vergine Madre, Vergine offerente (cfr. MC 17-20), essi tendono a vivere:
- l’ascolto della Parola di Dio;
- la preghiera liturgica e personale;
- la carità verso tutti;
- l’offerta del proprio essere, per collaborare con Cristo alla salvezza del mondo.
Art. 6
La M.I. afferma il primato della vita interiore, secondo il principio caro a san Massimiliano: “Innanzitutto dedicati completamente a te stesso e così potrai donarti completamente agli altri... per la sovrabbondanza della tua pienezza” (cfr. SK 971; 980). I membri della M.I. rinnovano quotidianamente la propria offerta all’Immacolata e la recita della giaculatoria: “O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono in particolare per i nemici della santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati”, unita alle intenzioni suggerite mensilmente dal Centro Internazionale. Come segno della propria appartenenza alla M.I. portano con fede la Medaglia Miracolosa (cfr. SK 21).
FORMAZIONE
Art. 7
I membri della M.I. sono chiamati a curare la loro formazione spirituale e apostolica secondo la finalità dell’Associazione. Il Centro Internazionale M.I. invierà orientamenti generali annuali per la formazione dei membri, curando in modo speciale l’aggiornamento mariologico; l’approfondimento della spiritualità propria dell’Associazione e della dimensione missionaria che la caratterizza. Da parte loro, i membri della M.I. alimenteranno la loro formazione personale e di gruppo attingendo alla ricchezza degli scritti e della vita di san Massimiliano, al magistero della Chiesa e alle varie iniziative proposte dall’associazione. Nell’attenzione al cammino della Chiesa, la M.I. promuove iniziative livello nazionale e internazionale per la formazione e preparazione degli animatori, al fine di sostenerli nell’impegno di trasmettere l’ideale della M.I. nel tempo presente, in modi adeguati alle varie categorie di persone e alle diverse culture.
MISSIONE
Art. 8
La M.I. è stata definita dal padre Kolbe: “Una visione globale di vita cattolica sotto forma nuova, consistente nel legame con l’Immacolata, nostra Mediatrice universale presso Gesù” (SK 1220). La M.I., infatti, si propone di promuovere l’estensione del Regno di Cristo nel mondo attraverso l’azione dell’Immacolata, stimolando tutti i fedeli ad unirsi al Cuore Immacolato di Maria e a porsi a servizio di Lei nella missione che Ella ha come Madre della Chiesa.
Art. 9
I membri della M.I. fanno propria la missione della Chiesa: “Portare il Vangelo di Cristo come fonte di speranza per l’uomo e di rinnovamento per la società (ChL 29). Lo specifico della M.I. consiste nel vivere la missione nelle mani di Maria e sul suo esempio. Infatti, è Lei che per prima ha accolto Cristo nel suo grembo, lo ha portato in casa di Elisabetta, lo ha donato al mondo, lo ha mostrato ai Magi, lo ha indicato a Cana come Parola di verità e di vita, ai piedi della Croce ha accolto da Lui la missione di essere madre, nel Cenacolo lo ha testimoniato alla prima comunità nata dalla Pasqua.
Art. 10
Tre sono gli ambiti propri di missione dei membri dell’Associazione: se stessi, l’ambiente, il mondo. Chi, infatti, sceglie di far parte della M.I.:
1. Inizia la sua missione dalla conversione e santificazione personale: l’evangelizzazione di se stessi è, infatti, il costante punto di partenza della missione.
2. Scorge poi nella famiglia, nei vicini, nel campo del suo lavoro e del suo tempo libero il terreno provvidenziale per evangelizzare con la testimonianza della carità, la parola a tempo opportuno nel rispetto della libertà dell’altro.
3. Allarga la sua missione fino ad abbracciare ogni uomo e il mondo intero.
Art. 11
I membri della M.I. vivono la missione, prima di tutto con la testimonianza nelle loro attività ordinarie e nei vari settori di attività sociale nei quali sono inseriti, permeando di spirito evangelico ogni realtà umana (cfr. SK 92). In ogni ambiente nel quale vivono e lavorano sono chiamati a promuovere la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, a porsi a servizio della dignità integrale della persona, a proporre valori di fraternità, di giustizia e di solidarietà.
Art. 12
Tutti i membri della M.I. sono consapevoli di essere sempre e ovunque missionari, perché sono tali nella misura in cui vivono l’unione con Cristo Redentore sull’esempio di Maria. Essi, nel riconoscere che il vero missionario è il santo, pongono al primo posto i mezzi evangelici della preghiera, del sacrificio, della testimonianza di vita (cfr. RMi 90). Si impegnano, inoltre, nella diffusione della Medaglia miracolosa, così caldamente raccomandata da padre Kolbe, come segno dell’attenzione materna di Maria verso ogni uomo.
Art. 13
I membri della M.I. si avvalgono dei mezzi che padre Kolbe ha utilizzato con spirito profetico e francescano, divenendo così apostoli “della penna, del microfono, dello schermo, o di qualsiasi altro mezzo’’ (SK 382). Collaborano alla missione di evangelizzazione delle comunità nelle quali sono inseriti, in particolare:
1. Con l’annuncio della Parola di Dio: catechesi; missione itinerante; itinerari di formazione spirituale; iniziative di aggiornamento mariologico e di pastorale mariana.
2. Con la promozione umana, ponendo particolare attenzione ai bisogni emergenti del territorio.
3. Con un’attenzione preferenziale ai giovani e alle famiglie.
4. Con l’uso dei mass-media (attività editoriale, radio televisiva, informatica, ecc).
Art. 14
Nella sua missione l’Associazione collabora con l’Ordine dei Frati Minori Conventuali, con gli Istituti di vita consacrata e altre realtà di ispirazione kolbiana.
Art . 15
I membri della M.I. sono battezzati nella Chiesa Cattolica ed hanno raggiunto la maggiore età. Essenziale per l’appartenenza alla M.I. è il totale affidamento di sé all’Immacolata: anima e corpo, capacità umane e beni spirituali. È possibile l’iscrizione alla M.I. dopo un’adeguata preparazione, la pronuncia dell’atto di affidamento e la consegna della medaglia miracolosa. L’iscrizione avviene secondo le modalità del luogo. Il nome del nuovo aderente viene iscritto nel registro dell’Associazione presso un centro locale o un Centro Nazionale giuridicamente eretto. II membro della M.I. che volesse porre fine volontariamente alla sua appartenenza all’Associazione, deve darne informazione per iscritto al Presidente Nazionale, dopo aver previamente consultato l’Assistente Nazionale. Un membro della M.I. può essere legittimamente espulso dall’Associazione per gravi incompatibilità con la vita e gli impegni dell’Associazione, salvaguardando il diritto del membro in questione a esporre gli argomenti in sua difesa.
Art. 16
Secondo le indicazioni di padre Kolbe, nella M.I. l’affidamento può essere vissuto in maniera totale e incondizionata:
1. Singolarmente e spontaneamente, secondo il programma originale redatto dal Fondatore medesimo:
“1 - Totale offerta di se stesso alla Beata Vergine Maria Immacolata, mettendosi come strumento nelle Sue immacolate Mani.
“2 - Portare la Medaglia Miracolosa” (SK 21).
È la M.I./1; 2. In forma associativa, costituendosi in gruppi per raggiungere insieme le finalità formative e apostoliche dell’Associazione.
È la M.I./2; 3. In organismi legittimamente autonomi dal governo dell’Associazione, dediti in maniera esclusiva alla causa della M.I. È la M.I./3.
Per motivi pastorali è possibile tradurre la parola “affidamento” con “consacrazione” qualora questa espressione risulti più adatta nei Paesi in cui viene utilizzata.
Art . 17
Particolare attenzione dell’Associazione è riservata ai giovani. Ogni Centro Nazionale si adopera per promuovere il Movimento Giovanile M.I. (G.M.I.), che rappresenta un ambito di apostolato dell’Associazione, disponendo supporti formativi specifici.
Art. 18
Una presenza significativa nella M.I. è costituita dalle persone che soffrono (“Cavalieri ai piedi della Croce”), anch’esse destinatarie di un importante ambito dell’apostolato M.I.. Il loro affidamento all’Immacolata nell’offerta delle proprie sofferenze rende partecipe tutta l’Associazione al mistero redentivo di Cristo e rinnova l’impulso missionario.
IL GOVERNO DELLA M.I.
Art. 19
Strutture della M.I. sono:
• Il Centro Internazionale
• I Centri Nazionali
• I Centri Regionali
• I Centri Locali
Art. 20
Il Centro Internazionale svolge opera direttiva e di coordinamento della M.I. nel mondo. Suo compito è fare in modo che l’ideale e la spiritualità di padre Kolbe si rafforzino e si sviluppino attraverso approfondimenti e nuovi progetti, al passo con cammino della Chiesa.
Art. 21
Il Centro Internazionale comprende:
• Il Presidente (sacerdote, religioso o laico/laica)
• Consiglio di Presidenza (formato da cinque membri)
• L’Assistente (frate professo perpetuo dei frati minori conventuali)
I Centri Nazionali sono strutturati allo stesso modo.
Art. 22
Il governo è formato da:
• Il Presidente Internazionale
• Il Consiglio di Presidenza
• L’Assemblea Generale
• II Collegio dei Revisori dei conti che è l’organo di controllo amministrativo formato da tre persone
Art. 23
Il Presidente Internazionale è il rappresentante legale dell’Associazione. A lui/lei compete:
1. Convocare due volte l’anno e presiedere il Consiglio di Presidenza;
2. Indire ogni sei anni e presiedere l’Assemblea Generale;
3. Amministrare i beni dell’Associazione;
4. Aprire i Centri Nazionali, con il voto deliberativo del Consiglio di Presidenza;
5. Coordinare il lavoro dei Centri Nazionali con il Consiglio di Presidenza;
6. Rappresentare la M.I. presso gli organismi della Sede Apostolica;
7. Con il Consiglio di Presidenza promuovere incontri, convegni di studio e la partecipazione a iniziative promosse da altre istituzioni, portando, ove sia utile e opportuno, il contributo del carisma della M.I.;
8. Impegnare i responsabili a livello nazionale alla realizzazione del programma ufficiale dell’Associazione insieme al Consiglio di Presidenza;
9. Con il parere del Consiglio di Presidenza, dirimere eventuali conflitti all’interno dell’Associazione.
Il Presidente Internazionale, nello svolgimento del suo servizio, instaura una fattiva collaborazione con l’Assistente Internazionale.
Art. 24
È compito del Presidente Internazionale presentare ogni anno al Pontificio Consiglio per i Laici una relazione scritta sull’attività della M.I. e sulla sua gestione amministrativa, secondo il dettato del can. 319 del CJC, e approvata dal Consiglio di Presidenza.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA INTERNAZIONALE
Art. 25
Compongono il Consiglio di Presidenza Internazionale:
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario
- tre Consiglieri
- l’Assistente Internazionale
DURATA DEL MANDATO
Art. 26
Gli incarichi o uffici a livello internazionale hanno durata sessennale e sono rinnovabili per un secondo mandato, e non oltre.
COMPITO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Art. 27
Compete al Consiglio di Presidenza Internazionale: Cfr.art. 23
1. Proporre, esaminare ed approvare progetti e iniziative secondo le finalità della M.I.;
2. Discutere ed esaminare la relazione del Presidente Internazionale e il bilancio preventivo e consuntivo presentato dall’Economo;
3. Approvare con voto deliberativo l’erezione dei Centri Nazionali;
4. Su indicazione del Presidente, predisporre la terna del Collegio dei Revisori dei conti da presentare alla nomina dall’Assemblea Generale;
5. Approvare i bilanci annuali del Centro Internazionale, esprimere il consenso circa gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione;
6. Spetta ancora al medesimo Consiglio, su proposta del Presidente, nominare il Direttore del Miles Immaculatae, organo ufficiale dell’Associazione.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 28
Attesa l’universalità dell’Associazione, l’Assemblea Generale dei membri è costituita a carattere rappresentativo:
- dal Presidente Internazionale
- dal Consiglio di Presidenza
- dall’Assistente Internazionale
- dai Presidenti Nazionali
- dagli Assistenti Nazionali
- dai delegati del Movimento Giovanile
- dai delegati delle singole nazioni, il cui numero è stabilito dal Consiglio di Presidenza.
ELEZIONI
Art. 29
Tutte le elezioni devono essere svolte con voto segreto. Per il primo e il secondo mandato del servizio è richiesta la maggioranza assoluta per una valida elezione. Compete all’Assemblea Generale:
1. Eleggere, a norma del diritto canonico, il Presidente
– che può essere un sacerdote, un religioso o un laico/laica
— e i membri del Consiglio di Presidenza;
2. Eleggere il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri;
3. Discutere ed approvare la relazione del Presidente Internazionale;
4. Approvare i bilanci del Centro Internazionale;
5. Esaminare e valutare le proposte del Consiglio di Presidenza e dei soci in vista dell’incremento della M.I. nel mondo, tenendo presente anche l’aspetto amministrativo;
6. Esaminare le relazioni dei Centri Nazionali;
7. Pronunciarsi con i due terzi dei consensi sullo scioglimento dell’Associazione.
L’elezione di un sacerdote o di un religioso all’ufficio di Presidente o di consigliere deve essere confermata dall’ Ordinario di competenza. Quando un ufficio diventa vacante per qualsiasi ragione, è necessaria al più presto possibile un’elezione, non oltre i tre mesi canonici. Se l’Assemblea non è in atto, i componenti il Consiglio di Presidenza possono eleggere il nuovo membro. Se l’ufficio di Presidente è vacante il Vice-presidente ne prende il posto fino alla successiva Assemblea elettiva.
Art. 30
L’Assistente Internazionale è il Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori conventuali. L’Assistente Internazionale svolge la funzione di guida spirituale dell’Associazione. Nello svolgimento del suo servizio instaura una fattiva collaborazione con il Presidente Internazionale. È membro del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto. L’Assistente Internazionale può delegare un frate professo perpetuo dei frati minori conventuali per l’esercizio delle funzioni di sua competenza.
Art. 31
Compiti principali dell’Assistente Internazionale sono:
1. Garantire l’esatta interpretazione del carisma;
2. Mantenere il legame storico tra l’Associazione e l’Ordine dei Frati Conventuali nel quale san Massimiliano e gli altri frati cofondatori professarono i loro voti;
3. Fornire precisazioni di orientamento sui principi dottrinali che debbono guidare le diverse azioni del Consiglio di Presidenza;
4. Suscitare un clima di preghiera all’interno del Consiglio, che ne animi tutta l’attività apostolica;
5. Nominare l’Assistente Nazionale;
6. Convocare e presiedere la Conferenza degli Assistenti nazionali, organismo che ha il compito di coordinare l’azione e la formazione degli Assistenti nel mondo;
7. Provvedere ed animare la formazione degli Assistenti Nazionali mediante convegni ad hoc organizzati;
8. Presentare una relazione scritta al Capitolo Generale dei Frati Minori Conventuali secondo le Costituzioni generali (117,1), approvata dal Consiglio di Presidenza M.I. Internazionale.
ASPETTO ECONOMICO
Art. 32
L’Associazione non ha scopo di lucro. Le sue risorse sono costituite da:
• proventi delle attività specifiche del Centro Internazionale
• contributi annuali dei Centri Nazionali
• lasciti, donazioni e offerte varie
• sussidi di terzi
• eventuali sovvenzioni di enti pubblici e privati
Le prestazioni fatte dai membri nell’esercizio di qualsiasi ufficio assunto nell’ambito dell’Associazione, tranne indicazioni diverse disposte dai Consigli Nazionali, rientrano nella categoria del volontariato, e pertanto si intendono gratuite a tutti gli effetti, salvo rimborso spese su presentazione di nota giustificativa all’economo.
Art. 33
L’amministrazione dei beni spetta al Presidente Internazionale, il quale può compiere o autorizzare tutti gli atti e operazioni permessi all’Associazione. Per la determinazione degli atti di natura straordinaria dai quali può conseguire una diminuzione o un aumento del patrimonio, come ad es. un’alienazione, un acquisto, la rinunzia o l’acquisizione di una eredita ecc., è necessario il consenso del Consiglio. Il Consiglio di Presidenza nomina l’economo che non fa parte del Consiglio stesso.
Art. 34
Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il compito di esaminare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio di Presidenza e, alla scadenza del sessennio, all’Assemblea Generale.
Art. 35
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Internazionale con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Sede Apostolica. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altra Associazione affine senza scopo di lucro.
CENTRI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI
Art. 36
1. I Centri Nazionali dipendono dal Centro Internazionale per quanto attiene la fedele interpretazione e realizzazione dei fini dell’Associazione, e sono retti da un proprio Direttorio, ratificato dal Consiglio di Presidenza Internazionale, sulla base dei presenti Statuti.
2. Spetta al Presidente Nazionale presentare all’Assistente Internazionale, a norma del Direttorio Nazionale, una terna di nomi proposti dal Consiglio nazionale per la nomina dell’Assistente Nazionale.
3. Salva l’unita dell’Associazione, ogni Centro Nazionale, previo consenso del Consiglio di Presidenza Internazionale, si adopera per ottenere il riconoscimento di personalità giuridica secondo le leggi dello Stato.
Art. 37
1. Per l’apertura di un Centro Nazionale si richiede il: riconoscimento del Consiglio di Presidenza Internazionale che valuterà, caso per caso, l’opportunità di conferire l’approvazione.
2. Il Presidente Nazionale, eletto dall’Assemblea a norma del diritto comune e del Direttorio Nazionale, viene confermato dal Presidente Internazionale o da un suo delegato che per diritto presiede la seduta.
3. Spetta al Consiglio Nazionale coordinare e promuovere l’Associazione in tutta la nazione, a norma del Direttorio Nazionale.
4. Il Presidente Nazionale sottopone le iniziative di maggiore importanza all’approvazione del Consiglio Nazionale.
5. Il Presidente Nazionale invierà ogni anno dettagliata relazione apostolica e amministrativa, approvata dal rispettivo Consiglio Nazionale, al Consiglio di Presidenza Internazionale.
6. Nelle nazioni dove sono presenti le Città dell’Immacolata che sono un centro nazionale, il guardiano o un suo delegato è l’Assistente Nazionale.
Art. 38
La cellula iniziale dell’Associazione è il gruppo.
Il Centro Locale è formato da uno o più gruppi riconosciuti dal Centro Regionale o dal Centro Internazionale.
Il Centro Regionale è formato da più centri locali riconosciuti dal Centro Nazionale o dal Centro Internazionale.
II Centro Nazionale è formato da più centri regionali, riconosciuti dal Centro Internazionale e necessita di approvazione del Consiglio di Presidenza. Qualora in una nazione esista un solo centro locale, esso può essere riconosciuto Centro Nazionale dal Centro Internazionale. I Centri locali, regionali, nazionali sono strutturati sul modello del Centro Internazionale.
VALIDITÀ DELLE NORME
Art. 39
Eventuali modifiche ai presenti Statuti devono essere decise dall’Assemblea Generale e sottoposte all’approvazione della Sede Apostolica (cf. can. 314).
Art. 40
Per quanto non espressamente previsto in questi Statuti si rimanda alle disposizioni canoniche vigenti in materia.
* * *
Concorda con l’originale esistente negli archivi del dicastero
Vaticano, 25 marzo 2015
Rev.mo Mons.
Miguel Delgado Galindo Sotto-Segretario
Milizia Dell'Immacolata di Sicilia